In caso di trasformazione e fusione, sono previsti i seguenti adempimenti per le imprese richiedenti la continuazione dell’attività:

  • Imprese derivanti da aziende già autorizzate alla data del 31.12.1977: non devono dimostrare alcun requisito ma semplicemente richiedere la continuazione entro 30 giorni dall’intervenuta.
  • Imprese derivanti da aziende iscritte in via definitiva alla data del 31.03.1988, ovvero in via provvisoria e titolare di autorizzazione anteriormente alla data del 01.06.1987: devono richiedere la continuazione dell’attività entro 30 giorni dall’intervenuta autorizzazione dimostrando il requisito dell’onorabilità.
  • Imprese derivanti da aziende a regime iscritte con le limitazioni di cui all’art. 1, comma 2 e 3, del DM n. 198/1991 che intendano esercitare con i medesimi vincoli: devono richiedere la continuazione dell’attività entro 30 giorni dall’intervenuta autorizzazione dimostrando il requisito dell’onorabilità.
    Tali imprese dovranno in ogni caso dimostrare il possesso del requisito della capacità professionale e finanziaria entro il 17 agosto 2009.
  • Imprese derivanti da aziende a regime esercenti l’attività senza limitazioni: non devono dimostrare alcun requisito ma semplicemente richiedere la continuazione entro 30 giorni dall’intervenuta.
    Non possono considerarsi assimilabili alle previsioni dell’art.15 legge 298/1974, le variazioni di imprese individuali in società di capitali e viceversa.

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