DOPO L'ATTUAZIONE DEL DLG N. 395/2000 (COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL DLG N. 478/2001).
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PRIMA DELL'ATTUAZIONE DEL DLG N.395/2000 RELATIVAMENTE AL TRASPORTO DI MERCI.
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abbia riportato, con sentenza definitiva per reato non colposo, una o più condanne a pena superiore a due anni e sei mesi.
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abbia riportato con sentenza definitiva una qualsiasi condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti non colposi.
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abbia riportato, con sentenza definitiva una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del Codice penale o per uno dei delitti di cui agli artt. 416, 416 bis, 513 bis, 589 c. 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648 bis e 648 ter Codice penale; per uno dei delitti di cui all'art. 3, legge20.2.1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2.10.1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli artt. 73, c. 1 e 74, DPR 9.10.1990, n. 309; per il delitto di cui all'art. 189, cc. 6 e 7, DLG 30.4.1992, n. 285 per uno dei delitti di cui all'art. 12, DLG 25.7.1998, n. 286.
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abbia riportato una qualsiasi condanna a pena detentiva per delitti contro: patrimonio, fede pubblica ordine pubblico, industria e commercio.
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abbia subito, con sentenza definitiva una condanna per il delitto di cui all'art. 18, c. 3, per il delitto di legge 18.4.1975, n. 110; cui all'art. 282, DPR 23.1.1973, n. 43; per la contravvenzione di cui all'art. 186 c. 2, anche in combinato disposto con l'art.187, c. 4, DLG n. 285/1992.
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abbia subito, con sentenza definitiva una condanna per il delitto di cui all'art. 18, c. 3, per il delitto di legge 18.4.1975, n. 110; cui all'art. 282, DPR 23.1.1973, n. 43; per la contravvenzione di cui all'art. 186 c. 2, anche in combinato disposto con l'art.187, c. 4, DLG n. 285/1992.
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abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 legge n. 298/1974 o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1, c. 2, DLG n. 395/2000 ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'art.167, c. 10, DLG n. 285/1992.
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siano state inflitte in via definitiva sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti l'attività di trasporto su strada, in particolare le norme concernenti il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli.
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abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale e assistenziale.
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siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione. L'art. 13, c. 1, punto 5, legge n. 298/1974 prevede, tra i requisiti necessari per l'iscrizione (in via definitiva), l'aver ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali per i propri dipendenti.
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in relazione alla persona che esercita la direzione dell'attività, anche nel caso di violazione degli artt. 589, c. 2, Codice penale, 189, cc. 6 e 7, 186, c. 2, e 187, c. 4, DLG n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), art. 5 DLG n. 395/2000 commesse dal dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni, disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.
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disposizione non prevista.
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sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza.
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disposizione non prevista.
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