Il vigente art. 97 c.d.s. ha assoggettato i ciclomotori, al fine della loro circolazione su strada, ad una procedura di "immatricolazione" in parte simile a quella prevista dall'art. 93 c.d.s. per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi. Si ricorda che l'Agenzia Massa rilascia il tutto in tempo reale.
Infatti, per poter circolare su strada, i ciclomotori debbono essere provvisti di un certificato di circolazione (contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, il numero di targa ed i dati identificativi dell'intestatario), e di una targa che presenta le caratteristiche stabilite con il D.P.R. n. 153/2006.
L'obbligo di munirsi della nuova targa e del relativo certificato di circolazione sussiste nel caso di ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi per la prima volta in circolazione sul territorio italiano a decorrere dal 14 luglio 2006.
Ciò significa che, in caso di acquisto di un ciclomotore nuovo di fabbrica o che non ha mai circolato in Italia, il proprietario non può applicarvi il contrassegno di identificazione del quale sia già eventualmente in possesso, ma dovrà comunque richiedere il rilascio della targa e del relativo certificato di circolazione.
L'art. 170, comma 2, c.d.s. prevede che il trasporto di altre persone è ammesso a condizione che il conducente sia maggiorenne e che sul certificato di circolazione sia indicato il posto per il passeggero; pertanto, laddove ci si voglia avvalere di tale possibilità, risulta imprescindibile che il ciclomotore sia munito di certificato di circolazione e, quindi, di nuova targa; peraltro, in caso di violazione, è prevista la confisca del ciclomotore, a norma dell'art. 213, comma 2 sexies, c.d.s. (introdotto dall'art. 5-bis del decreto legge n. 115/2005, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 168/2005).
Il decreto del 2 febbraio 2011 sancisce, inoltre l'obbligo per tutti i ciclomotori già circolanti di munirsi di nuova targa e relativo certificato di circolazione secondo il seguente calendario:

  • entro il 01.06.2011 per i ciclomotori muniti di contrassegno la cui sequenza numerica inizia per 0, 1, 2
  • entro il 31.07.2011 per i ciclomotori muniti di contrassegno la cui sequenza numerica inizia per 3, 4, 5
  • entro il 29.09.2011 per i ciclomotori muniti di contrassegno la cui sequenza numerica inizia per 6, 7, 8
  • entro il 28.11.2011 per i ciclomotori muniti di contrassegno la cui sequenza numerica inizia per 9 e la cui sequenza alfanumerica inizia per A

 

Targhe Prova
La circolazione dei veicoli con targa prova

La "nuova" disciplina, che ha abrogato parte delle precedenti norme previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, nella vigente formulazione prevede un unico modello di targa prova, sia che questa debba essere utilizzata su di un autoveicolo o suo rimorchio, un ciclomotore, un motoveicolo, una macchina agricola o una macchina operatrice.
L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, e attraverso l'Agenzia Massa (in tempo reale) ha validità annuale, le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione sono stabilite con il decreto del prefato dicastero del 20 novembre 2003 n. 374. L'autorizzazione alla circolazione di prova è utilizzabile per un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso, sul veicolo deve essere presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione, ed il collaboratore sia munito della necessaria delega.
Per ogni autorizzazione è consentito esclusivamente un unico esemplare di targa prova.
I soggetti abilitati all'utilizzo della targa prova sono (esatte diciture che devono obbligatoriamente comparire sulla camera di commercio):

  • Agente di vendita di fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi
  • Concessionario di fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi
  • Rappresentante di fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi
  • Commissionario di fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi
  • Commerciante autorizzato di veicoli a motore e rimorchi
  • Fabbrica costruttrice di veicoli a motore e rimorchi
  • Fabbrica costruttrice di carrozzerie
  • Fabbrica costruttrice di pneumatici
  • Esercente di officina di riparazione e trasformazione
  • Fabbrica costruttrice di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi
  • Agente di vendita di fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi
  • Rappresentante di fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi
  • Commissionario di fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi
  • Commerciante di fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi
  • Azienda che esercita attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati
  • Istituto universitario o ente pubblico / privato di ricerca che conduce sperimentazione su veicoli

La targa il cui colore di fondo è bianco è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero.

Come impresa di consulenza automobilistica:

  • siamo abilitati alla procedura "sportello telematico" per la stampa in tempo reale delle autorizzazioni;
  • siamo dotati di pressa omologata per la produzione delle targhe prova personalizzate

 

Targa provvisoria di cartone
Secondo l'art. 99 del codice della strada, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo dell’idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, devono essere muniti di foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento dei trasporti terrestri.
Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. 
La durata non può eccedere i sessanta giorni. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio competente del Dipartimento dei trasporti terrestri, può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

L’Agenzia Massa segue i propri clienti nello svolgimento di tutto l’iter burocratico.

AGENZIA MASSA - SEDE BACOLI

Viale Carlo Vanvitelli,118 - 
80070 Bacoli (NA)

P.iva 06123351212

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